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Articolo di approfondimento
Del. ANAC 210/2026 - Obblighi comunicazione appalti pubblici - quali sanzioni rischiano le Stazioni Appaltanti

Regolamento sanzionatorio ANAC 2026 sui contratti pubblici: cosa rischiano le Stazioni Appaltanti in caso di omissioni o ritardi

02 Luglio 2026

Con la Delibera n. 210 del 25 maggio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 141 - il 20 giugno 2026 ed entrata in vigore con la pubblicazione, ANAC ha aggiornato il regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici, già vigente dal 2023 (Delibera n. 271/2023, a sua volta modificata dalla Delibera n. 65/2024).

Gli obblighi informativi delle Stazioni Appaltanti verso ANAC trovano la propria base nell'art. 222 del D.Lgs. 36/2023 e nei relativi Allegati. Il regolamento sanzionatorio, in vigore dal 2023, ne garantisce la certezza delle conseguenze: tempi definiti, responsabilità esplicite fino al legale rappresentante dell'Ente, procedure che si avviano d'ufficio decorsi i termini.

 Ogni omissione o ritardo nelle comunicazioni dovute è un inadempimento formalmente contestabile, con un iter preciso e prevedibile. La Delibera n. 210/2026 interviene su questo impianto rafforzando in particolare il controllo sulle dichiarazioni di qualificazione delle Stazioni Appaltanti.

Regole Tecniche AgID 2.0 - nuovi obblighi 2026 fase esecutiva su PAD certificate appalti

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti: cosa cambia con la Delibera ANAC 210/2026

Con la modifica dell'art. 4 del regolamento sanzionatorio, ANAC estende il perimetro delle false dichiarazioni rilevanti ai fini sanzionatori, includendo per la prima volta in modo esplicito le dichiarazioni relative al sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti.

Fino a questo intervento, le ipotesi di falsa dichiarazione riguardavano soprattutto gli operatori economici in sede di gara; ora il controllo si estende alle informazioni che le Amministrazioni utilizzano per ottenere o mantenere la qualificazione.

Struttura organizzativa e formazione del personale

Le S.A. non possono rilasciare dichiarazioni fuorvianti o non veritiere per attestare il possesso di requisiti di qualificazione che non sussistono, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63, comma 11, e 12 dell'Allegato II.4 del Codice.

Il regolamento individua tre casistiche ricorrenti:

 dichiarata presenza di un'organizzazione stabile in cui il personale operi di fatto per l'amministrazione di provenienza

 dichiarata presenza di personale addetto a strutture stabili impegnato in realtà in altre attività

 dichiarazioni non veritiere sul sistema di formazione e aggiornamento del personale

La fattispecie riguarda in particolare le centrali di committenza, ma si estende a tutte le S.A. qualificate.

Pubblica Amministrazione struttura organizzativa personale DigitalPA

Designazione d'ufficio da parte di ANAC e gare in delega

Quando una Stazione Appaltante non qualificata non trova una S.A. qualificata disponibile a gestire la procedura, ANAC può procedere alla designazione d'ufficio ai sensi dell'art. 62, comma 10 del Codice. La S.A. designata che intende dichiararsi indisponibile deve motivare questa scelta: l'omissione della motivazione è soggetta a sanzione.

Ciclo di vita degli appalti pubblici: gli obblighi informativi che espongono la S.A. a sanzione

L'art. 3 del regolamento ANAC elenca nel dettaglio i casi in cui si violano i doveri di informazione e comunicazione verso l'Autorità. Per le Stazioni Appaltanti, le situazioni più importanti da considerare sono le seguenti:

La S.A. è tenuta a inviare i dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sia nella fase antecedente all'aggiudicazione sia durante l'esecuzione del contratto (art. 222, comma 9 del Codice). L'omissione o il ritardo comporta una violazione sanzionabile. Il punto è rilevante perché l'obbligo non si esaurisce con la stipula: i dati relativi agli eventi contrattuali in fase esecutiva devono continuare ad affluire alla BDNCP, secondo le modalità previste dal Codice e dalle Regole Tecniche AgID.

Le modifiche al contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 3 del Codice devono essere comunicate ad ANAC. Per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, l'obbligo si estende alle varianti in corso d'opera che superino il 10% dell'importo originario, comprese quelle relative alle infrastrutture prioritarie (art. 5, commi 11 e 12, Allegato II.14). Il ritardo e l'omissione sono entrambi sanzionabili.

Vanno comunicate le sospensioni che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 121, comma 7 del Codice.

La S.A. deve comunicare ad ANAC le ipotesi di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'eventuale accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore, il mancato accoglimento o la sospensione della consegna per ragioni non di forza maggiore (art. 3, comma 7, Allegato II.14).

La S.A. deve inserire i CEL nella banca dati nei termini previsti (artt. 222, commi 9 e 13, e art. 21, comma 7, Allegato II.12). È sanzionata anche l'omessa risposta alla richiesta dell'operatore economico che necessiti del CEL per la propria qualificazione SOA, nonché l'indicazione nel certificato di categorie di qualificazione difformi rispetto a quelle previste negli atti di gara.

Quando la S.A. accerta che un operatore economico ha reso false dichiarazioni o prodotto documenti non veritieri in sede di gara, è tenuta a segnalarlo ad ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15 del Codice. L'omissione di questa segnalazione configura violazione autonoma.

Quali Stazioni Appaltanti sono soggette al regolamento sanzionatorio ANAC?

Il regolamento si applica alle Stazioni Appaltanti e agli enti concedenti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023. Sono quindi coinvolti tutti i soggetti tenuti al rispetto del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla dimensione o dalla tipologia di ente.

Sanzioni ANAC sugli appalti pubblici: tempi, responsabilità e come rispondere alla contestazione

Fase Termine
Segnalazione ad ANAC Entro 60 giorni dall'accertamento del fatto
Memorie e deduzioni della S.A. Entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito
Conclusione del procedimento Entro 180 giorni dalla contestazione
Chiusura anticipata con pagamento della sanzione minima Entro 30 giorni dalla contestazione, solo dopo aver adempiuto e documentato l'obbligo informativo disatteso

Esecuzione contrattuale: perché il monitoraggio è il vero nodo da sciogliere

Gli obblighi che riguardano la fase esecutiva condividono una caratteristica: esigono un monitoraggio continuo dello stato di avanzamento del contratto nel tempo. Anche con un numero limitato di contratti attivi in parallelo, il carico di lavoro per la Stazione Appaltante resta elevato. Monitorare le scadenze comunicative, i superamenti di soglia nelle varianti e le sospensioni richiede tempo, risorse e un costante coordinamento tra gli attori coinvolti.

Monitoraggio contratto appalti piattaforma Acquisti Telematici PAD certificata AgID​​​​​​

Due esempi concreti aiutano a capire dove si concentra il rischio reale.

 Una sospensione dei lavori che accumula giorni mentre il RUP è impegnato su altre procedure. Il superamento del quarto del tempo contrattuale complessivo scatta in modo progressivo, non annunciato. Quando ci si accorge che la soglia è stata superata, l'obbligo di comunicazione ad ANAC è già scaduto.

 Un evento contrattuale registrato fuori dalla PAD, su un file locale o in una catena di email. Il dato esiste, ma non viene trasmesso alla BDNCP nei tempi previsti. Le nuove Regole AgID impongono che gli atti di esecuzione siano tracciati in formato nativo digitale all'interno del fascicolo: quello che non è in piattaforma, ai fini della tracciabilità, è come se non esistesse.

Approfondisci le Regole AgID 2.0 e gli obblighi in fase esecutiva

Acquisti Telematici e ContractPA, un’unica centrale di controllo per l’esecuzione dei contratti pubblici

Il Regolamento sanzionatorio ANAC rafforza uno degli aspetti fondamentali della digitalizzazione degli appalti pubblici: non basta trasmettere i dati ai sistemi nazionali, serve poter ricostruire l’intero percorso che li ha prodotti. Atti, scadenze, comunicazioni, schede ANAC e fascicolo devono restare allineati, soprattutto quando l’appalto entra nella delicata fase di esecuzione.

La PAD certificata Acquisti Telematici consente alla Stazione Appaltante di gestire il ciclo dell’appalto dalla programmazione all’aggiudicazione, con interoperabilità ANAC, fascicolo digitale, tracciabilità delle attività e flussi guidati per la compilazione delle schede.

La stessa logica prosegue nella fase successiva all’affidamento con ContractPA – Gestione Esecuzione Contratto, il modulo progettato per governare l’esecuzione senza uscire dal percorso digitale della procedura. Varianti, sospensioni, SAL, scadenze, documenti, avanzamenti e dati necessari alle schede di esecuzione restano collegati al fascicolo e consultabili da RUP, responsabili di fase e collaboratori, in piena conformità alle Regole AgID 2.0.

Per chi ha la responsabilità della procedura significa lavorare con meno passaggi dispersivi e più controllo sull’iter amministrativo, avvalendosi di una ricostruzione completa delle attività svolte, anche in caso di verifiche o contestazioni.

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