Regole AgID 2.0 e nuovi adempimenti nella fase esecutiva: cosa hanno chiesto le Stazioni Appaltanti durante il webinar
17 Giugno 2026
Le nuove Regole AgID 2.0 stanno generando numerosissime domande tra RUP, responsabili di fase e uffici gare delle S.A. A suscitare dubbi sono soprattutto le conseguenze organizzative e documentali che le Stazioni Appaltanti dovranno gestire nella quotidianità a partire dal 1° luglio: quali documenti inserire nel fascicolo digitale, come comportarsi con i contratti già in corso, quali attività devono essere svolte in piattaforma e quali responsabilità restano in capo all'Ente.
Questi temi sono stati al centro del webinar gratuito organizzato da DigitalPA il 10 giugno, che ha registrato oltre 700 iscritti e circa 500 partecipanti alla diretta nella nostra aula virtuale. Durante l'evento i Consulenti DigitalPA hanno risposto a decine di quesiti, spesso ricorrenti, che restituiscono un quadro chiaro delle principali aree di attenzione per Enti e Società pubbliche in vista dell'entrata in vigore delle nuove regole.
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le abbiamo organizzate per argomento, accompagnandole con le indicazioni emerse durante il webinar.
Per quanto concerne i nuovi obblighi documentali legati all’esecuzione, la risposta è no. ANAC ha infatti previsto per i cosiddetti “microaffidamenti” diretti un flusso informativo semplificato: l'unica scheda relativa all'esecuzione coincide con la scheda di conclusione del contratto (CO2), senza la necessità di gestire le ulteriori comunicazioni previste per la fase esecutiva ordinaria.
Di conseguenza non esiste una vera e propria fase esecutiva da rendicontare attraverso la PAD certificata come avviene per gli altri contratti. L'adempimento amministrativo principale resta la determina a contrarre e la successiva chiusura dell'affidamento tramite la scheda prevista da ANAC.
Un suggerimento pratico per orientarsi:
Le Regole AgID 2.0 non si applicano agli affidamenti diretti che prevedono la scheda AD5
Si applicano alle procedure che prevedono dalla scheda AD3 in poi
La domanda nasce da una preoccupazione comune: è necessario ricostruire retroattivamente tutta la documentazione e gli eventi già avvenuti per i contratti già avviati prima del 1° luglio?
DigitalPA ha posto il quesito ad ANAC e AgID durante il tavolo tecnico tenutosi a inizio giugno con i principali operatori di mercato. L'orientamento emerso è che le nuove regole producano effetti sugli adempimenti da gestire dopo la loro entrata in vigore, non su quelli già conclusi.
In concreto, ciò significa che:
- Per i CIG già “chiusi”, in cui la fase di esecuzione si è già conclusa, non occorre fare nulla e non è necessario caricare gli atti amministrativi in formato nativo digitale per adempiere alle nuove regole.
- Per i CIG in cui la fase di esecuzione è invece in corso, l'adeguamento scatterà al verificarsi di un nuovo evento contrattuale dal 1° luglio (una modifica, una sospensione, un subappalto), non per gli eventi già comunicati tramite scheda ANAC.
I CIG ancora aperti sul vecchio sistema SIMOG seguono una logica analoga, ma rappresentano una casistica a parte: ANAC fornirà indicazioni specifiche per la gestione di questi fascicoli.
Tra i documenti mandatori, elencati sulla in allegato alle Regole tecniche, rientrano: la determina a contrarre o di affidamento, il contratto in formato nativo digitale con firma digitale di entrambe le parti, il verbale di avvio dell'esecuzione da allegare alla scheda I1, gli atti di liquidazione e i documenti relativi a varianti, sospensioni e collaudo. Non è più consentito sostituire i documenti con link a risorse esterne: tutti gli atti devono essere fisicamente presenti nel fascicolo.
Il fascicolo digitale deve consentire di ricostruire in modo completo e cronologico la storia del CIG, collegando documenti, eventi, scambi con il contraente e comunicazioni trasmesse ad ANAC. Questo aspetto è particolarmente critico per i contratti di servizi e forniture, dove alcuni atti tradizionalmente non vengono formalizzati con la stessa frequenza dei lavori pubblici.
Non hai potuto seguire il webinar in diretta?
Oltre 500 partecipanti hanno seguito l'evento dedicato alle nuove Regole Tecniche AgID 2.0 e agli impatti sulla fase esecutiva dei contratti pubblici.
La registrazione completa è disponibile gratuitamente on demand e include gli approfondimenti dei consulenti DigitalPA, gli esempi pratici illustrati durante l'evento e la sessione finale di domande e risposte.

Un documento può essere creato anche al di fuori della piattaforma. Ciò che conta è che e che conservi le informazioni necessarie a garantirne autenticità, integrità, reperibilità e corretta classificazione nel tempo.
Le Regole Tecniche AgID 2.0 richiedono la presenza di metadati che descrivono il documento e ne consentono la corretta gestione nel fascicolo: data di formazione, autore, tipologia documentale, collegamento con la procedura o con l'evento contrattuale di riferimento.
Un documento redatto in Word, convertito in PDF/A e firmato digitalmente può quindi essere considerato un documento nativo digitale. Il formato PDF/A è uno standard pensato per la conservazione a lungo termine dei documenti informatici e garantisce che il contenuto possa essere visualizzato correttamente anche negli anni successivi.
Diverso è invece il caso della semplice scansione di un documento cartaceo, che rappresenta una copia informatica di un documento analogico: non è un documento creato in modalità digitale e non può essere trattata come tale.
Sì, ma questo non significa che il RUP debba svolgere personalmente tutte le attività. Le Regole Tecniche AgID 2.0 rafforzano i requisiti di identificazione digitale per tutti gli utenti che accedono alle PAD certificate, con l'obiettivo di ricondurre ogni operazione a un soggetto identificato e autorizzato.
La piattaforma prevede profili differenziati, ruoli e deleghe che consentono a collaboratori, responsabili di fase e personale amministrativo di operare nei limiti delle autorizzazioni assegnate dall'Ente. Ogni operazione viene associata all'identità digitale di chi l'ha eseguita. Per molte Stazioni Appaltanti questo richiederà una verifica preventiva dei profili utente attivi e delle modalità con cui vengono oggi gestiti accessi e autorizzazioni.
No. Il principio once only punta a evitare duplicazioni nella raccolta e trasmissione delle informazioni, favorendo il riutilizzo dei dati già presenti negli ecosistemi digitali della PA. Gli obblighi di pubblicazione su bandi di gara e contratti restano invariati.
Per le Stazioni Appaltanti è quindi necessario verificare che i processi adottati garantiscano coerenza tra dati trasmessi alla BDNCP, fascicolo digitale e adempimenti di trasparenza amministrativa. Gestire tutto all'interno di una PAD certificata e integrata con i sistemi per gestire le sezioni Amministrazione/Società Trasparente è il modo più diretto per evitare disallineamenti.
Hai ancora dubbi sulla gestione della fase esecutiva e sulle Regole AgID 2.0?
Nel PDF trovi la raccolta completa dei quesiti, organizzati per argomento: procedure a cui si applicano le regole AgID, fascicolo digitale, documenti nativi digitali, contratti in corso, SPID e gestione degli utenti, schede ANAC e fase esecutiva, trasparenza e interoperabilità.
Come prepararsi ai nuovi obblighi sulla fase esecutiva
Dal 1° luglio gli atti amministrativi della fase esecutiva devono essere nativi digitali, classificati con i metadati richiesti e conservati nel fascicolo digitale della PAD certificata. Chi gestisce ancora verbali, SAL e modifiche contrattuali fuori dalla piattaforma rischia di trovarsi esposto in caso di verifiche ANAC.
Acquisti Telematici è la PAD certificata AgID che copre l'intero ciclo di vita del contratto pubblico: dalla qualificazione dei fornitori e le procedure di affidamento fino all'esecuzione, ai pagamenti e agli adempimenti di trasparenza, tutto in un'unica piattaforma interoperabile con i sistemi nazionali ANAC.
Oltre 1.000 Stazioni Appaltanti in Italia hanno già scelto di affidarsi a DigitalPA come partner tecnologico, con il supporto consulenziale dei nostri esperti.
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