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Articolo di approfondimento
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Scheda ANAC AVR e verifica dei requisiti senza CIG: cosa deve sapere il RUP

22 Gennaio 2026

Nel ciclo dei contratti pubblici, le verifiche svolte prima dell’affidamento incidono in modo diretto sulla solidità dell’intera procedura. Tali controlli garantiscono la tenuta legale della scelta dell’operatore economico e riducono il rischio di rilievi successivi, da parte di ANAC o in sede di contenzioso.

La scheda ANAC AVR (Avvio Verifiche Requisiti) è lo strumento previsto per gestire questa fase: consente di avviare e documentare i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione degli OE prima dell’acquisizione del CIG, quando la procedura non è ancora formalmente avviata oppure, come negli affidamenti diretti, quando il CIG viene richiesto soltanto dopo l’affidamento.

In termini operativi, per il RUP significa poter dimostrare che le verifiche sono state effettuate in modo corretto prima della selezione dell’affidatario.

L’utilizzo di una PAD certificata AgID come Acquisti Telematici, pienamente interoperabile con l’ecosistema ANAC, consente di gestire le verifiche preliminari in modo tracciabile e conforme alle disposizioni normative: dall’accesso al FVOE fino alla conservazione delle evidenze nel fascicolo della procedura, così da evitare di dover ricostruire a posteriori le attività svolte.

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Quando utilizzare la scheda AVR: i casi più ricorrenti per le Stazioni Appaltanti

La scheda AVR viene utilizzata quando la Stazione Appaltante intende svolgere le verifiche sui requisiti dell’operatore economico prima dell’avvio formale della procedura di affidamento.

I casi più frequenti sono due:

 Avviso di indagine di mercato
Dopo la pubblicazione di un avviso tramite schede PL1 o PL2, la Stazione Appaltante può avviare, tramite AVR, le verifiche sugli operatori che hanno manifestato interesse.

 Affidamento diretto
Negli affidamenti diretti, la verifica dei requisiti assume un peso rilevante, perché la scelta dell’operatore è interamente imputabile all’Amministrazione. La scheda AVR consente di svolgere queste verifiche prima dell’acquisizione del CIG, evitando criticità che possono comportare l’annullamento in autotutela.

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Schede ANAC nuova scheda AVR

È necessario distinguere tra lo strumento e l’obbligo sostanziale:

  • La scheda AVR non è obbligatoria in tutti i casi
  • La verifica del possesso dei requisiti dell’operatore economico è invece sempre obbligatoria, anche negli affidamenti diretti (≥ a € 40.000)

Normativa e giurisprudenza hanno chiarito che la Stazione Appaltante deve verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dell’operatore economico, anche quando l’affidamento avviene senza gara, con modalità proporzionate all’importo e alla tipologia di contratto.

Le pronunce richiamate anche da ANAC ribadiscono che:

  • l’affidamento diretto non elimina l’obbligo di controllo
  • il principio di fiducia non sostituisce la verifica dei requisiti
  • l’assenza di controlli espone il RUP a rilievi e responsabilità

L’utilizzo della scheda AVR non è dunque obbligatorio in assoluto, ma offre uno strumento con cui dare evidenza documentale del fatto che le verifiche sono state effettivamente svolte.

Una volta concluse le verifiche preliminari tramite scheda AVR, la procedura prosegue con le schede di affidamento previste dall’Orchestratore ANAC, in particolare:

  • la scheda TVR (Termine Verifiche Requisiti), con la quale la S.A. segnala di aver concluso i controlli e di non voler procedere con la procedura di affidamento
  • le schede AD*, per le diverse tipologie di affidamento
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Dalla scheda AVR al FVOE: passaggi, autorizzazioni e criticità

Nelle verifiche preliminari, l’operatore economico non ha ancora partecipato a una procedura di affidamento e quindi non ha prestato il consenso al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.

Per questo motivo, come chiarito dal Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025, per le verifiche preliminari è necessario acquisire un’autorizzazione esplicita dell’operatore economico.

Il processo operativo prevede:

 l’inserimento dell’anagrafica dell’operatore economico

 l’avvio della verifica preliminare tramite la PAD certificata

 il collegamento al FVOE

 il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’operatore

 l’accesso al Fascicolo delle verifiche preliminari

Se questi passaggi vengono gestiti su sistemi separati, la Stazione Appaltante deve coordinare flussi, dati e documenti che non sempre restano allineati, per poi recuperarli all’occorrenza.

Il vero nodo per il RUP: gestire le verifiche preliminari senza moltiplicare il lavoro

Il RUP si trova spesso a dover prendere una decisione sulla base di verifiche svolte nella fase iniziale della procedura, quando l’affidamento non è ancora formalizzato e i margini di scelta sono ancora aperti.

Che le attività siano state gestite direttamente o con il supporto di una struttura dedicata, ciò che conta è disporre di un quadro completo degli elementi raccolti per poter procedere in linea con quanto richiesto dal Codice Appalti.

La PAD certificata Acquisti Telematici supporta il RUP in questo snodo critico, offrendo un ambiente unico in cui:

  • le ricognizioni preliminari sui requisiti sono gestite in modo strutturato
  • le attività svolte da differenti uffici e collaboratori confluiscono in un unico flusso operativo
  • la comunicazione con gli OE avviene direttamente attraverso la piattaforma, ad es. per la richiesta di documenti extra FVOE
  • il RUP può accedere a una visione complessiva delle verifiche prima di validare la scelta dell’operatore economico
  • l’interoperabilità con ANAC e FVOE è integrata nel processo, senza richiedere passaggi su sistemi separati

In questo modo, la piattaforma non sostituisce il ruolo del RUP, ma lo supporta nella selezione degli operatori economici più idonei alle esigenze di approvvigionamento della Stazione Appaltante, adattandosi sia agli Enti in cui il RUP opera in autonomia sia a quelli dotati di una struttura di supporto.

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