Appalti esclusi: quando serve il CIG e quali schede ANAC trasmettere alla BDNCP
26 Febbraio 2026
La qualificazione di un affidamento come contratto escluso ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 36/2023 comporta la non applicazione delle disposizioni del Codice relative ai settori ordinari, ma non elimina gli adempimenti connessi alla tracciabilità e alla pubblicazione dei dati.
La Delibera ANAC n. 584/2023, insieme alla Guida alle Schede messa a disposizione dall’Autorità, individua specifiche combinazioni tra rilascio del CIG e pagamento del contributo. Da tali combinazioni discendono gli obblighi informativi verso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
Per la Stazione Appaltante, la verifica deve riguardare, per ciascun contratto escluso:
- se sia richiesto il CIG
- quale scheda ANAC debba essere utilizzata
- quali obblighi di pubblicazione e trasparenza restino applicabili
L’utilizzo di una scheda non idonea può comportare una rappresentazione impropria del contratto nella banca dati ANAC, con necessità di annullamenti, rettifiche o ulteriori trasmissioni correttive.
Grazie alla PAD certificata AgID Acquisti Telematici, pienamente interoperabile con la BDNCP, tali passaggi vengono gestiti all’interno di un flusso guidato, che semplifica la selezione della scheda corretta in base alla tipologia di procedura, e precompila i campi richiesti con le informazioni già inserite in fase di creazione del fascicolo.
Cosa si intende per appalti esclusi secondo il Codice dei Contratti Pubblici - art. 56, D.Lgs. 36/2023
L’art. 56 del D.Lgs. 36/2023 individua le tipologie contrattuali sottratte all’applicazione delle disposizioni del Codice relative ai settori ordinari.
Tra le ipotesi di maggiore interesse per le Stazioni Appaltanti rientrano:
l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati esistenti o diritti su tali beni (comma 1, lett. e)
i servizi finanziari connessi all’emissione, all’acquisto o al trasferimento di strumenti finanziari
i servizi di arbitrato e conciliazione
taluni servizi legali nei casi espressamente indicati dalla norma
La corretta qualificazione dell’affidamento ai sensi dell’art. 56 rappresenta il primo passaggio, poiché determina il quadro normativo di riferimento per la gestione della procedura.
È inoltre importante sottolineare che anche per i contratti esclusi restano applicabili i principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato (artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023), che orientano la scelta dell’affidatario e la motivazione dell’affidamento.
Appalti esclusi e CIG: quando è richiesto il codice identificativo di gara
Per stabilire se sia necessario richiedere il CIG occorre fare riferimento alla tabella allegata alla Delibera ANAC 584/2023, che distingue tre scenari.
- Rilascio CIG: SÌ – Contributo ANAC: SÌ
Acquisizione del CIG tramite schede:
-
P3_1 (appalto)
-
P3_2 (concessione)
-
P3_3 (adesione ad accordo quadro)
- Rilascio CIG: SÌ – Contributo ANAC: NO
Acquisizione del CIG tramite scheda P5.
- Rilascio CIG: NO – Contributo ANAC: NO
Non è richiesto il CIG e non deve essere trasmessa alcuna scheda alla BDNCP.
All’interno di Acquisti Telematici, il Modulo ANAC Connector rende disponibili le schede coerenti con la tipologia di affidamento configurata nel Modulo Gare Telematiche, riducendo il rischio di selezionare una scheda non pertinente rispetto alla fattispecie. Scopri di più >>
Casi pratici: locazione di immobili e servizi legali ex art. 56 del D.Lgs. 36/2023
Ai fini della tracciabilità, la tabella allegata alla Delibera ANAC n. 584/2023 prevede, per questa fattispecie:
- rilascio del CIG: SÌ
- pagamento del contributo: NO
La corretta gestione richiede quindi l’acquisizione del CIG tramite scheda P5, senza attivazione delle schede di esecuzione previste per i contratti ordinari.
- rappresentanza legale in giudizio
- consulenza connessa a procedimenti giudiziari
- servizi notarili
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’esclusione riguarda la disciplina procedurale, ma non incide sulla qualificazione del contratto come appalto pubblico di servizi quando ricorrono i relativi presupposti.
In base alla Delibera ANAC 584/2023, nei casi previsti:
- è richiesto il rilascio del CIG
- è dovuto il contributo, ove indicato
- devono essere trasmesse le schede coerenti con la fattispecie concreta
Anche in presenza di affidamento diretto o incarico fiduciario, la tracciabilità resta applicabile.
Obblighi di trasparenza per i contratti esclusi
ANAC ha chiarito che i contratti esclusi e quelli a titolo gratuito restano soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dalle delibere attuative.
La Stazione Appaltante deve quindi garantire:
- pubblicazione dei dati previsti nella sezione “Amministrazione Trasparente”
- coerenza tra informazioni trasmesse alla BDNCP e informazioni pubblicate
- tracciabilità delle determinazioni adottate
Quando la PAD Acquisti Telematici è integrata con la piattaforma dedicata TrasparenzaPA, i dati già presenti nel fascicolo digitale possono essere richiamati per la pubblicazione, riducendo duplicazioni e disallineamenti tra procedure svolte e obblighi di trasparenza.
Appalti esclusi: sintesi pratica per il RUP
Per ogni contratto escluso occorre:
- Verificare l’inquadramento ai sensi dell’art. 56
- Consultare la tabella ANAC 584/2023 (CIG/Contributo ANAC)
- Determinare se sia richiesto il CIG
- Utilizzare la scheda corretta (P3, P5 o nessuna)
- Verificare gli obblighi di pubblicazione applicabili
- Mantenere coerenza tra dati trasmessi alla BDNCP e dati pubblicati

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