PAD certificata alternativa legittima al MEPA: cosa dice la Corte dei Conti
22 Aprile 2026
PAD certificate negli appalti pubblici: utilizzo autonomo e alternativo al MEPA per gli acquisti tra 5.000 euro e soglia UE
Con la deliberazione n. SCCLEG/7/2026 del 9 aprile 2026, la Sezione centrale del controllo di legittimità della Corte dei Conti ha fornito un chiarimento di grande rilievo per tutte le Stazioni Appaltanti: le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 possono essere utilizzate in alternativa al MePA per gli acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia di rilevanza europea - non in modo complementare, ma in via esclusiva.
Quando è obbligatorio il MePA: cosa stabilisce il parere della Corte dei Conti
Il parere nasce da una richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che chiedeva chiarimenti sul coordinamento tra l'art. 25 del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) e l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, che imponeva storicamente il ricorso al MePA.
La Corte dei Conti risponde in modo netto:
"La possibilità di provvedere agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a cinquemila euro e al di sotto della soglia di rilievo eurounitario attraverso le piattaforme certificate, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in alternativa al MEPA, non contraddice, né contrasta con l'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, ma risponde alla sua stessa logica di fondo e si presenta conforme al fondamentale criterio di interpretazione oggettivo-sistematica della «intenzione del legislatore»."
Il ragionamento della Corte si fonda su un principio chiaro: la norma del 2006 non poteva prevedere l'ecosistema digitale introdotto dal Codice del 2023. Le due disposizioni non sono in conflitto, ma condividono lo stesso obiettivo. Come scrive la Corte stessa:
"La digitalizzazione dei contratti pubblici – e gli obiettivi di maggiore trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in tale settore – rappresenta il filo che porta l'elettricità necessaria a illuminare il fondamento della disciplina."

Il commento dell'esperto
"Si tratta di un parere atteso da tempo nel settore. La Corte dei Conti non si limita a risolvere un dubbio interpretativo, ma afferma con chiarezza che la digitalizzazione dei contratti pubblici è il principio guida con cui leggere l'intera disciplina degli acquisti sotto soglia. Le PAD certificate non sono un'alternativa secondaria al MePA: sono lo strumento che il legislatore del 2023 ha scelto come cardine del nuovo sistema di e-procurement pubblico. Le Stazioni Appaltanti che le utilizzano operano in piena conformità con l'ordinamento, e oggi con una certezza giuridica molto più solida."
Dott. Giovanni Salutari — Consulente senior legale e amministrativo, DigitalPA
Per quali Stazioni Appaltanti è obbligatorio usare il MePA di Consip e per quali no
Il parere riguarda le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali centrali e periferiche, quindi Comuni, Province, Regioni, Enti pubblici non economici di rilevanza nazionale, Autorità di Sistema Portuale e, più in generale, tutte le PA che rientrano nel secondo periodo dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006.
Per queste amministrazioni, l'utilizzo di una PAD certificata AgID costituisce un adempimento pieno e autonomo dell'obbligo di approvvigionamento digitale per gli acquisti tra 5.000 euro e la soglia europea, senza necessità di ricorrere al MePA.
Restano invece vincolate al MePA le amministrazioni statali centrali e periferiche, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, gli enti previdenziali pubblici e le agenzie fiscali.
Una precisazione importante: il parere riguarda la scelta dello strumento elettronico di negoziazione. Gli obblighi di adesione alle convenzioni Consip o alle centrali di committenza regionali, laddove esistenti e applicabili, restano separati e invariati.
Si può evitare il MePA? Dal parere MIT 2025 al parere della Corte dei Conti 2026
Il tema non è nuovo. A gennaio 2025, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva già riconosciuto la possibilità di utilizzare le PAD certificate in alternativa al MePA per gli affidamenti sotto soglia, a condizione che la piattaforma fosse conforme ai requisiti AgID. Eppure i dubbi nelle Stazioni Appaltanti non si sono del tutto dissipati.
Il parere della Corte dei Conti interviene su questo terreno con un peso istituzionale di tutt'altra natura. La Corte è un organo costituzionale di controllo: il suo parere, reso nell'esercizio della funzione consultiva prevista dalla Legge n. 1 del 2026, offre ai RUP una certezza giuridica significativamente più solida rispetto a un parere ministeriale.
C'è però anche una differenza sostanziale nel merito: mentre il parere MIT configurava l'utilizzo della PAD come alternativa possibile, la Corte dei Conti chiarisce che la PAD certificata è uno strumento autonomo e pienamente sostitutivo del MePA, e non un'opzione di secondo livello.
Il fondamento di questa conclusione sta nel principio dell'interpretazione evolutiva: la norma del 2006 va letta alla luce del contesto normativo e tecnologico attuale, non cristallizzata nel momento storico in cui è stata redatta. Le due disposizioni, conclude la Corte, non si contraddicono: condividono la stessa logica di fondo, quella della trasparenza e della tracciabilità degli acquisti pubblici.
Vale la pena ricordare, infine, che lo stesso D.Lgs. 36/2023, all'art. 48 comma 3, mantiene espressamente fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto previsti dalle norme sul contenimento della spesa — a conferma che il nuovo Codice non ha inteso sovvertire il sistema, ma evolverlo coerentemente.
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